Art. 4.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).

      1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le prestazioni di medicina legale sono assicurate esclusivamente dai medici iscritti all'albo dei medici competenti all'esercizio della medicina legale e assicurativa».